- Assegno di inclusione, circolare prot. 7232 del 21 maggio 2024,
I cittadini che hanno fatto ricorso alla prestazione “Assegno di Inclusione” dovranno sottoscrivere al più presto il Piano di Attivazione Digitale, entro 60 giorni al Centro per l’Impiego, pena la sospensione il sussidio.
Per l’assegno di inclusione occorre distinguere tra coloro che risultano essere “occupabili” al lavoro, e coloro che non lo sono:
• cittadini occupabili al lavoro: coloro che sono in grado di svolgere un’attività lavorativa;
• cittadini non occupabili al lavoro; minorenni, anziani e portatori di handicap, che non possono svolgere attività lavorative.
Sono due categorie, per garantire un sostegno economico a chi non è occupabile, e percorsi formativi specifici e un aiuto all’inserimento lavorativo per chi è occupabile.
• con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159;
• minorenne;
• con almeno sessanta anni di età;
• in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica Amministrazione.
Potranno quindi accedere all’assegno di inclusione tutti i cittadini italiani o europei o con permesso di soggiorno, che risiedono in Italia da almeno 5 anni, con il limite ISEE del nucleo familiare, a 9.360 (Circolare INPS numero 105 del 16-12-2023).
La domanda può essere inviata dal Patronato e tramite CAF. Previo appuntamento via email: accoglienza.cgilbrindisi@gmail.com
Marilina Nocco resp. UVL – GIURIDICO e DIP. Mercato del Lavoro CGIL Brindisi – Uff. tel. 0831/538212 email: m.nocco.cgilbrindisi@gmail.com, pec: uvl.cgilbrindisi@pec.it